Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci

1. L’ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato entro 40 giorni ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

2. La domanda di ammissione è fatta in forma scritta, tramite invio di email all’indirizzo indicato nell’apposito Regolamento interno, da parte dell’interessato e deve contenere l’esplicita accettazione del presente statuto, oltre all’impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell’Associazione.

3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento via email, l’aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l’Assemblea (ovvero un apposito organo diverso, competente e appositamente convocato) si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile.

Resta fermo il diritto di chiedere all’Assemblea il riesame della propria decisione.

4. In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.

5. In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.