Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto a:

  1. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
  2. eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi;
  3. nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
  4. nel caso in cui il soggetto sia minore di età, il relativo esercizio di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale;
  5. chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
  6. formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
  7. essere informati sull’attività associativa;
  8. esaminare i libri sociali.

Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. Le modalità di presentazione della domanda e di esercizio della presa visione sono indicate da apposito Regolamento interno.

2. I soci sono tenuti a:

  1. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
  2. essere in regola con il versamento della quota associativa;
  3. non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
  4. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
  5. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.