Statuto di Ciurma Pastafariana APS

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: “Ciurma Pastafariana – APS”, con sede legale nel Comune di Latina (LT), operante senza fini di lucro. 2. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria. 3. La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 – Scopi e attività

1. L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L’associazione svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale: i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell’intento di agire in favore della collettività, l’Associazione si propone di: promuovere la cultura Pastafariana e in particolare il modello sociale del Pirata Pastafariano, con particolare riferimento al Libro sacro del Prodigioso Spaghetto Volante scritto dal Profeta Bobby Henderson ed altri Testi prodotti dalla comunità Pastafariana internazionale e riconosciuti dall’Ente Religioso “Chiesa Pastafariana Italiana” come congruenti a tale modello; contribuire all’affermazione concreta della piena uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, alle istituzioni pubbliche e nelle scuole pubbliche, senza distinzione di sesso, genere, orientamento sessuale, etnia, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali; utilizzare gli strumenti della cultura, dell’arte e della conoscenza scientifica per promuovere il pensiero libero, critico, laico in tutti gli ambiti dei saperi e delle arti e difendere le libertà fondamentali delle persone, per stabilire un rapporto equilibrato tra l’individuo e l’ambiente, per divulgare conoscenza nella prospettiva di una società egualitaria, in cui tutti godano delle medesime opportunità, attraverso campagne di sensibilizzazione, campagne di informazione, raccolte fondi, conferenze, eventi culturali, artistici e di spettacolo, manifestazioni culturali, azioni umanitarie, filantropiche e ambientaliste, produzione di documenti scientifici, informativi, artistici, culturali.

4. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

5. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

6. L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività in sede di approvazione di Bilancio.

Art. 3 – Risorse economiche

1. L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da: quote e contributi degli associati; eredità, donazione e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (ad es.: feste, sottoscrizioni anche a premi); ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L’attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

5. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell’Assemblea che ne disporrà l’approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 – Membri dell’Associazione

1. Possono essere soci dell’Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.

2. Il numero degli aderenti è illimitato.

3. Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci

1. L’ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato entro 40 giorni ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

2. La domanda di ammissione è fatta in forma scritta, tramite invio di email all’indirizzo indicato nell’apposito Regolamento interno, da parte dell’interessato e deve contenere l’esplicita accettazione del presente statuto, oltre all’impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell’Associazione.

3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento via email, l’aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l’Assemblea (ovvero un apposito organo diverso, competente e appositamente convocato) si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile.

Resta fermo il diritto di chiedere all’Assemblea il riesame della propria decisione.

4. In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.

5. In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:

    1. per decesso;
    2. per recesso;
    3. per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 90 giorni dal sollecito;
    4. per esclusione:
      1. in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
      2. in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell’Associazione.

2. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile. Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo.

3. L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo anche in seguito al pronunciamento del Collegio dei Probiviri. In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica. 

Avverso il provvedimento di esclusione, l’associato ha facoltà di proporre ricorso all’Assemblea dei soci che si pronuncia sull’esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. 

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell’Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

4. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

5. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto a:

  1. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
  2. eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi;
  3. nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
  4. nel caso in cui il soggetto sia minore di età, il relativo esercizio di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale;
  5. chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
  6. formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
  7. essere informati sull’attività associativa;
  8. esaminare i libri sociali.

Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. Le modalità di presentazione della domanda e di esercizio della presa visione sono indicate da apposito Regolamento interno.

2. I soci sono tenuti a:

  1. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
  2. essere in regola con il versamento della quota associativa;
  3. non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
  4. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
  5. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.
Art. 8 – Organi dell’Associazione

1. Sono Organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Probiviri; l’Organo di Controllo, se istituito.

2. L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 9 – L’Assemblea

1. L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che interviene e vota. Essa è costituita dai soci dell’Associazione.

2. Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

3. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Art. 10 – Convocazione e intervento degli associati

1. L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso pubblicato sul sito dell’associazione o su piattaforma utilizzata per le comunicazioni sociali.

2. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

3. L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

5. Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli associati, l’assemblea può svolgersi a distanza, mediante l’utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dal Consiglio Direttivo. Resta fermo l’obbligo di garantire l’immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all’ordine del giorno. Nel caso di svolgimento dell’Assemblea con modalità telematiche, quest’ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

Art. 11 – Quorum costitutivi

1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

2. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 12 – Quorum deliberativi

1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

2. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

3. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

4. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

5. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Competenze

1. L’Assemblea ordinaria:

  1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
  2. approva il bilancio;
  3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
  4. delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
  5. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  6. fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  7. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
  8. delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

2. L’assemblea straordinaria delibera:

  1. sulle modifiche dello statuto sociale;
  2. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  3. sulla devoluzione del patrimonio.
Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da 7 membri eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 2 anni e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

3. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.< 4. Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da Presidente e Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo. 5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell’intero Consiglio. 6. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

  1. nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
    cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  2. predispone bilancio o rendiconto;
    stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  3. delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  4. delibera l’eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;
  5. provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta in via telematica, almeno 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

2. Il Consiglio Direttivo, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell’Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l’utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l’identità dei soggetti intervenuti.

3. Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

4. Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni mese e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

5. Assume le proprie deliberazioni secondo il funzionamento definito da apposito Regolamento.

6. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 – Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo.

4. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

5. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, fatta salva la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 – L’Organo di Controllo

1. L’Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall’Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

2. L’Organo di Controllo, qualora nominato: vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

3. L’Organo di Controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di Controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

4. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, l’Organo di Controllo elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

5. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

6. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 – Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre soci eletti dall’Assemblea, che siano giunti almeno al terzo anno di iscrizione ovvero che siano soci fondatori dell’associazione, avendone firmato l’Atto costitutivo.

2. In caso di morte, dimissioni o impedimento grave di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica di uno di essi il Collegio dei Probiviri provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

3. Il Collegio dei Probiviri e i membri supplenti del Collegio restano in carica due anni.

4. Non possono far parte del Collegio dei Probiviri i membri del Consiglio Direttivo.

5. Il Collegio dei Probiviri interviene sulle controversie sottopostegli dal singolo Socio, da un gruppo di Soci o da un Organo dell’Associazione (es. Consiglio Direttivo, Assemblea): nei casi previsti dall’articolo 6 del presente statuto (esclusione del Socio); per dirimere le controversie insorte tra i Soci e gli Organi dell’Associazione; per dirimere eventuali conflitti di competenze tra gli Organi dell’Associazione.

6. Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno un Presidente.

7. Il Collegio dei Probiviri è convocato dal proprio Presidente: può altresì essere convocato da uno dei suoi membri, in caso di impedimento del Presidente.

8. In caso di controversie il Collegio di Probiviri deve deliberare secondo quanto stabilito da apposito Regolamento interno.

9. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l’Associazione.

Art. 20 – Libri sociali obbligatori

1. L’associazione deve tenere:

    1. il Libro degli associati;
    2. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico; 
    3. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo, ove previsto, e di eventuali altri Organi dell’Associazione.
    4. Libro dei volontari.
Art. 21 – Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 22 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.