Art. 4 – Membri dell’Associazione

1. Possono essere soci dell’Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.

2. Il numero degli aderenti è illimitato.

3. Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.