Art. 6 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:

    1. per decesso;
    2. per recesso;
    3. per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 90 giorni dal sollecito;
    4. per esclusione:
      1. in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
      2. in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell’Associazione.

2. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile. Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo.

3. L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo anche in seguito al pronunciamento del Collegio dei Probiviri. In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica. 

Avverso il provvedimento di esclusione, l’associato ha facoltà di proporre ricorso all’Assemblea dei soci che si pronuncia sull’esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. 

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell’Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

4. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

5. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.