Art. 20 – Libri sociali obbligatori

1. L’associazione deve tenere:

    1. il Libro degli associati;
    2. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico; 
    3. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo, ove previsto, e di eventuali altri Organi dell’Associazione.
    4. Libro dei volontari.