Art. 19 – Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre soci eletti dall’Assemblea, che siano giunti almeno al terzo anno di iscrizione ovvero che siano soci fondatori dell’associazione, avendone firmato l’Atto costitutivo.

2. In caso di morte, dimissioni o impedimento grave di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica di uno di essi il Collegio dei Probiviri provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

3. Il Collegio dei Probiviri e i membri supplenti del Collegio restano in carica due anni.

4. Non possono far parte del Collegio dei Probiviri i membri del Consiglio Direttivo.

5. Il Collegio dei Probiviri interviene sulle controversie sottopostegli dal singolo Socio, da un gruppo di Soci o da un Organo dell’Associazione (es. Consiglio Direttivo, Assemblea): nei casi previsti dall’articolo 6 del presente statuto (esclusione del Socio); per dirimere le controversie insorte tra i Soci e gli Organi dell’Associazione; per dirimere eventuali conflitti di competenze tra gli Organi dell’Associazione.

6. Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno un Presidente.

7. Il Collegio dei Probiviri è convocato dal proprio Presidente: può altresì essere convocato da uno dei suoi membri, in caso di impedimento del Presidente.

8. In caso di controversie il Collegio di Probiviri deve deliberare secondo quanto stabilito da apposito Regolamento interno.

9. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l’Associazione.