Art. 18 – L’Organo di Controllo

1. L’Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall’Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

2. L’Organo di Controllo, qualora nominato: vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

3. L’Organo di Controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di Controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

4. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, l’Organo di Controllo elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

5. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

6. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.