Art. 9 – L’Assemblea

1. L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che interviene e vota. Essa è costituita dai soci dell’Associazione.

2. Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

3. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.