Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta in via telematica, almeno 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

2. Il Consiglio Direttivo, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell’Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l’utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l’identità dei soggetti intervenuti.

3. Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

4. Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni mese e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

5. Assume le proprie deliberazioni secondo il funzionamento definito da apposito Regolamento.

6. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.