Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da 7 membri eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 2 anni e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

3. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.< 4. Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da Presidente e Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo. 5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell’intero Consiglio. 6. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.