Art. 11 – Quorum costitutivi

1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

2. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.